E-Book, Italienisch, 304 Seiten
Reihe: Cose spiegate bene
Sofri / Cavallo Cose spiegate bene. E giustizia per tutti
1. Auflage 2022
ISBN: 978-88-7091-886-1
Verlag: Iperborea
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Italienisch, 304 Seiten
Reihe: Cose spiegate bene
ISBN: 978-88-7091-886-1
Verlag: Iperborea
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E giustizia per tutti è il quarto numero di COSE Spiegate bene: avvocati, magistrati, indagini, tribunali, giurie, carceri. Sentenze di primo grado, separazione di carriere, carcerazioni preventive. Presunzione di innocenza, prove del Dna, prescrizione. Nelle vite di tutti si affacciano per i motivi più diversi le pratiche e le parole di quella che chiamiamo «giustizia», che poi è solo un affannoso tentativo delle nostre istituzioni di rincorrere un'idea della giustizia stessa. Può capitare che siamo costretti ad averci a che fare, capita più spesso ancora che le storie, le conversazioni, il dibattito che ci circondano facciano riferimento a tutte queste cose, senza che vengano mai ben spiegate. Sono parte della vita delle nostre comunità, del nostro Stato, e delle vite delle persone, e sono però raccontate con linguaggi oscuri e gergali, dando per scontate questioni delicate e complesse. E intanto noi discutiamo al bar e sui social network se qualcuno debba essere giudicato colpevole o innocente, spesso senza neanche conoscere i fondamentali: questa è una guida ai fondamentali.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Glossario
Da «avvocato» a «Tar», una piccola legenda prima di cominciare
AVVOCATO
È un professionista che rappresenta, assiste e difende una parte in un processo in tribunale, solitamente dietro pagamento di un compenso, che viene chiamato parcella. Può anche fornire assistenza e consulenza legale al di fuori di un procedimento giudiziario. Per esercitare la professione un avvocato deve avere un titolo di studio idoneo, sostenere un esame di Stato e iscriversi all’albo degli avvocati.
CODICE
È un volume che raccoglie in modo sistematico le norme che regolano una determinata materia. In Italia i principali codici sono: il Codice penale e il Codice civile, che raccolgono rispettivamente le norme di diritto penale e civile; il Codice di procedura penale e il Codice di procedura civile, che regolano rispettivamente le procedure del processo penale e di quello civile, ovvero l’applicazione pratica dei primi due codici; il Codice della navigazione, che disciplina la navigazione marittima, interna e aerea nelle acque territoriali e nello spazio aereo italiano, e i Codici penali militari, che trattano dei reati commessi dalle forze armate. Ci sono anche dei testi unici diversi che vengono correntemente chiamati «codici», come il Codice privacy, il Codice antimafia, il Codice dell’ambiente, il Codice della strada, il Codice degli appalti.
CSM
Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura, che ha il compito di garantirne l’autonomia e l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato. Ne fanno parte il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, più trenta membri elettivi: venti sono scelti dagli stessi magistrati – due giudici di cassazione, 13 giudici di merito (cioè del tribunale o della Corte di appello) e cinque pubblici ministeri – e dieci dal Parlamento, selezionati tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati (i cosiddetti membri «laici»). Il Csm è articolato in otto commissioni, ognuna con una sua competenza; decide le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari dei magistrati ordinari, cioè civili e penali (quelli amministrativi, contabili, tributari e militari hanno propri organi di governo).
DOLO, COLPA, PRETERINTENZIONE
Perché si verifichi un reato non basta che ci sia il fatto materiale, ma occorre anche la volontà di chi lo compie: è il cosiddetto «elemento soggettivo» del reato. Può assumere due forme fondamentali: il dolo e la colpa. C’è dolo quando un fatto è voluto da chi lo commette; c’è colpa quando il fatto non è voluto, ma è stato causato da imprudenza, imperizia, negligenza (in questi casi si parla di «colpa generica») o dalla violazione di determinate leggi, regolamenti o discipline (per cui si parla di «colpa specifica»). Solo per il reato di omicidio è previsto un ulteriore criterio di responsabilità soggettiva, che è la preterintenzione (cioè «oltre l’intenzione»), che si verifica quando il responsabile della morte non intendeva uccidere ma solo ferire.
ESPOSTO, DENUNCIA, QUERELA
L’autorità giudiziaria può acquisire la notizia di un reato da qualsiasi fonte. L’esposto, o denuncia, è l’atto con cui chiunque può portare a conoscenza dell’autorità una possibile notizia di reato. Alcuni delitti possono però essere perseguiti dallo Stato solo se c’è la querela, cioè la richiesta esplicita e formale della persona offesa di punire i colpevoli. Nella maggior parte dei casi la querela deve essere presentata entro tre mesi (per alcuni reati, tra cui gli atti persecutori, cioè lo stalking, e la violenza sessuale, il termine può essere di sei o dodici mesi) dal momento in cui il fatto si è verificato o in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza.
FEDINA PENALE
Nel linguaggio comune indica il certificato del casellario giudiziale, cioè la banca dati che contiene tutti i provvedimenti definitivi in materia penale e i provvedimenti civili e amministrativi con valenza pubblica emessi dall’autorità giudiziaria italiana. Ognuno può richiedere soltanto il proprio certificato penale (la cosiddetta fedina, appunto) su cui non compaiono, però, tutti i precedenti penali, perché alcune condanne non vengono segnate per il tipo di sentenza, come nel caso del patteggiamento con pena non superiore ai due anni, o perché è stato concesso dal giudice il beneficio della non menzione. L’autorità giudiziaria, invece, può accedere a tutte le iscrizioni del casellario. Per vedere tutte le annotazioni a proprio carico, bisogna richiedere una «visura delle iscrizioni» all’Ufficio del casellario giudiziale, che è istituito in ogni procura della Repubblica. Esiste anche il certificato del casellario dei carichi pendenti, che elenca i processi non ancora definiti davanti al singolo ufficio della procura.
FERMO, ARRESTO, RECLUSIONE
L’arresto di una persona avviene quando è scoperta dalla polizia nell’atto di commettere un reato particolarmente grave (si parla di «flagranza di reato»); si parla invece di fermo quando ci sono molti indizi che una persona abbia commesso un reato grave e c’è il pericolo di fuga. Concretamente, in entrambi i casi la persona fermata o arrestata viene condotta nelle celle (dette camere di sicurezza) della caserma dei carabinieri o del commissariato. L’arresto e il fermo eseguiti dalla polizia giudiziaria devono essere immediatamente comunicati al pubblico ministero che, entro 48 ore, deve chiedere l’intervento del giudice per le indagini preliminari (vedi pag. 34). Il giudice, entro 48 ore dalla richiesta, decide se la persona arrestata o fermata deve essere liberata oppure tenuta in custodia.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
La giurisdizione è la funzione, demandata alla magistratura, con cui lo Stato garantisce l’applicazione delle norme giuridiche a un caso concreto: in breve, è il potere di giudicare una situazione particolare applicando la legge. All’interno del nostro ordinamento giuridico può essere ordinaria o speciale: la prima è esercitata dai magistrati ordinari, cioè penali e civili, la seconda dai magistrati speciali, che si occupano di materie che richiedono competenze più specifiche, come i tribunali amministrativi, quelli militari, le commissioni tributarie, la Corte dei conti. Il conflitto di giurisdizione nasce quando c’è un contrasto su quale giudice (ordinario o speciale) debba occuparsi di un certo processo. La competenza invece ripartisce i poteri tra i giudici dello stesso ordine stabilendo una serie di regole che garantiscono un diritto fondamentale dei cittadini: quello di essere giudicati da un giudice individuato in astratto dalla legge, senza alcuna possibile interferenza o arbitrarietà (la costituzione parla a questo proposito di «giudice naturale»). In ambito penale la competenza per materia stabilisce quando è competente il tribunale o il giudice di pace e, nel caso del tribunale, se debba giudicare quello in composizione monocratica (cioè costituito da una sola persona) o collegiale; la competenza può essere anche territoriale, quando riguarda la scelta, per esempio, tra il Tribunale di Milano e quello di Torino. Il conflitto di competenza avviene quando due o più giudici sono in contrasto sulla propria competenza in un caso specifico.
GIUSTIZIA CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA
La giustizia civile regola le controversie tra privati. Lo Stato, con i suoi giudici, si pone come semplice arbitro in una contesa che attiene a interessi di natura privata. L’unico interesse dello Stato nella controversia è l’applicazione della legge e la risoluzione del conflitto tra privati. La giustizia penale si occupa di accertare la commissione di reati e di punire i colpevoli. Lo Stato, rappresentato dal pubblico ministero, promuove le accuse (si dice che «esercita l’azione penale») contro l’imputato, che si difende davanti a un giudice. Al termine del processo il giudice decide con sentenza se l’imputato sia colpevole o innocente; se lo ritiene colpevole oltre ogni ragionevole dubbio lo condanna a una pena che può consistere nel versamento di una somma di denaro o nella privazione della libertà (cioè al carcere). La giustizia amministrativa decide sui ricorsi – per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge – fatti dai privati che si ritengono danneggiati nei propri interessi da un atto della pubblica amministrazione.
INCIDENTE PROBATORIO
L’incidente probatorio è un’udienza che si tiene in camera di consiglio, quindi senza la presenza del pubblico, e che consente di anticipare, già durante la fase delle indagini preliminari, l’assunzione delle prove nelle stesse forme e con le stesse garanzie del dibattimento. Questa udienza è prevista nei casi in cui sia necessario procedere subito all’assunzione della prova, senza attendere, appunto, il dibattimento vero e proprio. Per esempio nel caso della testimonianza di una persona che...




